La vendita avverrà applicando alternativamente o la “cessioni singola di quattro lotti autonomi” (PARTE A – LOTTI 1-4)
oppure la “cessione unitaria di azienda” (PARTE B – LOTTO 5).
Si precisa come:
• Se nelle “offerte alla gara” sia presentata una e/o più offerte per la “cessione unitaria di azienda (PARTE B-LOTTO 5)” ma non sia presentata alcuna offerta per nessuno dei “quattro lotti autonomi (PARTE A)”, la vendita avrà quale oggetto esclusivamente la “cessione unitaria di azienda (PARTE B)”;
• Se nelle “offerte alla gara” non sia presentata nessuna offerta per la “cessione unitaria di azienda (PARTE B-LOTTO 5)” ma siano presentate una e/o più offerte per uno e/o più dei “quattro lotti autonomi (PARTE A)”, la vendita avrà quale oggetto la cessione singola dei “lotti autonomi (PARTE A)” per i quali è stata presentata l’offerta;
• Se nelle “offerte alla gara” siano presentate una e/o più offerte per la “cessione unitaria di azienda (PARTE B)” e siano presentate una e/o più offerte per uno e/o più dei “quattro lotti autonomi (PARTE A)”, la gara di vendita avrà luogo sia per ogni singolo lotto autonomo sia per la cessione unitaria di azienda. Essendo tuttavia inclusi i singoli “lotti autonomi” anche nel lotto unico della “cessione unitaria di azienda”, prevarrà quest’ultima assegnazione salvo il caso in cui il prezzo di aggiudicazione di uno o più “lotti autonomi” maggiorato del 50% del valore degli altri “lotti autonomi” per i quali non è stata presentata offerta sia superiore al prezzo di aggiudicazione della “cessione unitaria di azienda”: in tal caso verranno aggiudicati i singoli “lotti autonomi” per i quali è stata depositata offerta anziché l’unitaria azienda.